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Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura

Scarichi di acque reflue industriali

Art. 24 - Ammissibilità

Gli scarichi di acque reflue industriali di stabilimenti industriali nuovi o esistenti sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 152/99 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento del SII.


Art. 25 - Criteri per l’accettazione degli scarichi

I limiti per lo scarico in pubblica fognatura contenuti nella normativa nazionale e regionale vigente sono obbligatori in assenza di limiti diversi adottati dal Gestore, o in mancanza di un impianto finale di trattamento, in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale.
I limiti diversi adottati dal Gestore, relativamente ai valori di emissione riferiti al singolo impianto di depurazione e definiti nei limiti delle caratteristiche di funzionamento dello stesso, devono essere resi conformi a quanto indicato nella tabella 5 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, relativa a sostanze pericolose.


Art. 26 - Divieto di diluizione degli scarichi

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,15,16,17 e 18 della tabella 5 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
L’autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.


Art. 27 - Scarichi di sostanze pericolose


Per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento, o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Nell’autorizzazione può essere richiesto che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, e successive modifiche e integrazioni.
Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 D.Lgs 152/99 e successive modifiche e integrazioni, riceva scarichi provenienti da altri stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione l’Autorità di Ambito deve ridurre opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 dell’allegato 5 del D.Lgs 152/99
e successive modifiche e integrazioni, per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi.


Art. 28 - Sversamenti accidentali

Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativiqualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Gestore, prima telefonica, quindi scritta.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l’impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per iscritto dal Gestore.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT
competente per territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura,
si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente
alla U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L.
competente per il territorio.


Art. 29 - Funzioni di vigilanza e controllo

Il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate.
Il Gestore, incaricato del controllo, è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
In caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il Gestore provvede alla segnalazione all’Autorità competente secondo la vigente normativa nazionale e regionale, che procede, secondo la gravità dell’infrazione: alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente. Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’Allegato 5 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le
modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.
Ferme restando le competenze dell’Autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico secondo la vigente normativa, il Gestore, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.
Art. 30 - Prelievi di campioni Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore o da soggetti da questi incaricati, per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto dal Regolamento del SII per gli “ Scarichi di sostanze pericolose”, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognatura, tramite apposito pozzetto.


Art. 31 - Richiesta

La richiesta di allacciamento o di modifiche di allacciamento esistente, deve essere presentata personalmente o inviata dal richiedente o da un suo rappresentate, secondo le modalità previste dal Gestore.
La richiesta di allacciamento presuppone che il cliente sia in possesso
delle eventuali autorizzazioni a norma di legge, rilasciate
dalle Autorità competenti.


Art. 32 - Preventivo

A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del cliente, il Gestore provvede a redigere apposito preventivo. Il preventivo contiene:
- l’indicazione dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’intervento
richiesto, secondo quanto previsto all’Art. 51 del Regolamento del SII. Il preventivo distingue le operazioni di esclusiva competenza del Gestore da quelle che potranno essere effettuate dal cliente, secondo quanto stabilito nel Regolamento del SII;
- gli elementi necessari alla fattibilità tecnica dell’intervento richiesto, comprese le opere e le autorizzazioni a carico del richiedente, con la necessaria documentazione tecnica;
- la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l’esecuzione del lavoro, di competenzacompetenza del Gestore;
- l’indicazione degli adempimenti e della documentazione che il richiedente deve predisporre, in caso di accettazione del preventivo, per dare luogo all’intervento richiesto;
- l’indicazione del tempo massimo di effettuazione dell’intervento richiesto, nonché l’indicazione dell’indennizzo previsto in caso di mancato rispetto di tale standard.
I tempi di preventivazione sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun onere che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento.
Il Gestore provvede ad effettuare l’allacciamento previo pagamento dei costi di allacciamento riportati nel preventivo, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di emissione, trascorsi i quali si considera decaduto il preventivo stesso.


Art. 33 - Costi di allacciamento

I costi di allacciamento, stabiliti dal Gestore e approvati dall’Autorità di Ambito, comprendono: Le spese di preventivazione e di sopralluogo, sempre dovute dal richiedente, anche qualora i lavori non vengano realizzati o siano realizzati direttamente dal cliente.
Le spese di allacciamento, dovute in caso di nuovo allacciamento o di variazione di allacciamento esistente. In caso di esecuzione dei lavori di allacciamento direttamente dal cliente, le spese tecniche per il rilascio delle autorizzazioni necessarie e le eventuali fideiussioni necessarie a favori di Enti concedenti (ANAS, Provincia, Comune ecc.) sono a carico del richiedente.
I canoni di concessione a favore di enti pubblici spettano al gestore e non rientrano tra i costi di allacciamento.


Art. 34 - Separazione degli scarichi

Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.
Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle di dilavamento meteorico (bianche).
Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.
Il Gestore, per particolari condizioni tecniche o ambientali, può valutare l’emissione di diverse prescrizioni o deroghe.
Art. 35 - Obbligo di installazione di strumenti di misura e controllo Tutti i clienti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all’installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate, che hanno per recapito la pubblica fognatura.
Tali clienti sono tenuti altresì ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Gestore guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
I contatori devono essere installati a cura e spese degli clienti, a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l’idoneità tecnica dell’impianto e dell’apparecchio proposto e procede poi all’apposizione del sigillo di controllo.
Per utenze domestiche e assimilate che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, il Gestore potrà richiedere l’installazione di idonei strumenti di misura delle portate effettivamente scaricate nella pubblica fognatura.
Per le utenze industriali il Gestore si riserva la facoltà di richiedere l’installazione di idonei strumenti di misura delle portate e di controllo sugli scarichi ad integrazione e/o in aggiunta di quanto disposto dalle vigenti normative in materia.
Modalità di esercizio Prima dell’attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:
- il tipo di contatore installato;
- la marca;
- la matricola;
- il numero di cifre;
- il diametro della tubazione;

Il Gestore provvede per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non può essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.


Comunicazione di guasto
In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato al cliente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.Art. 36 - Scarichi di acque reflue domestiche Per gli scarichi di acque reflue domestiche, devono essere rispettate le norme tecniche previste dal Regolamento del SII. La richiesta di allacciamento, inoltrata al Gestore, va effettuata utilizzando i moduli predisposti dal Gestore.


Art. 37 - Allacciamento di nuove reti fognarie

Per il potenziamento e l’estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa all’Autorità di Ambito e al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta deve essere corredata dal progetto esecutivo dell’opera firmata da un tecnico abilitato, sul quale il Gestore esprime il parere di conformità tecnica trasmettendolo all’Autorità di Ambito. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio, mettendo in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, e in particolar modo, la quantità e la qualità dei liquami condottati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l’ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, che devono essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, fino ad una distanza massima di 50 metri. uno dall’altro. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc. lo giustifichino, il Gestore può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi.
Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l’elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle > relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.
Per i nuovi insediamenti o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista la realizzazione di fognature separate; è fatto divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista; il Gestore in presenza di casi particolari e eccezionali può autorizzare tali immissioni, valutata la fattibilità tecnico-economica.
Compiuti gli accertamenti di ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, il Gestore comunica all’Autorità di Ambito e al richiedente l’approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni.
Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente al Gestore, contestualmente al nominativo dell’impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, il medesimo Gestore si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d’opera impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi.
Terminata la realizzazione dell’opera di fognatura, l’esecutore dell’opera richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant’altro richiesto per il controllo, come specificato dal Regolamento del SII.
Nel caso di opere realizzate da privati, il Gestore trasmette alComune il parere di conformità dell’opera.